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Leggi che
regolamentano l'uso del Wi-Fi
Legge Gasparri
Il momento di svolta per l'Internet senza fili in Italia è arrivato il
28 maggio, proprio nel giorno delle cerimonie per Antonio Meucci,
quando il Ministro delle Comunicazioni Gasparri ha emanato l'atteso
regolamento per il Wi-fi.
Sigla di Wireless Fidelity, fedeltà senza fili, il termine Wi-fi è
stato coniato sulla scorta del più noto Hi-fi (high fidelity) e
definisce le tecnologie per il collegamento ad Internet via radio.
Da diverse stazioni ferroviarie, aeroporti e addirittura da alcune
spiagge è già possibile collegarsi senza fili ai cosiddetti hot spot o
“access point”, messi a disposizione da alcune aziende di avanguardia
nel settore della comunicazione mobile. E’ sufficiente disporre di un
computer fisso, portatile o palmare dotato della apposita scheda
wireless o di un processore di ultima generazione come Intel Centrino.
Se ci si trova nelle vicinanze dell'antenna di un access point, il
computer rileva via radio la disponibilità di campo (come un normale
telefono cellulare) e accede ad Internet sfruttando l'accesso fornito
dall'azienda che ha installato l'antenna.
Il decreto firmato dal Ministro Gasparri regola l’uso pubblico della
tecnologia delle WLAN o Radio-LAN (Wireless Local Area Networks, reti
locali senza fili, ovvero Radio Local Area Networks, reti locali via
radio).
Si passa così dalla fase di sperimentazione, in cui il servizio doveva
per legge essere gratuito, ad una fase di più ampia diffusione e
soprattutto di sfruttamento commerciale del fenomeno.
L'accesso senza fili ad Internet nei luoghi pubblici sta quindi per
diffondersi in tutta Italia in aeroporti e stazioni, centri
commerciali e alberghi, autogrill, ma anche università e luoghi di
ritrovo. Il provvedimento di Gasparri stabilisce le modalità per la
richiesta delle autorizzazioni, necessarie per l’allestimento delle
antenne nei luoghi pubblici; fissa inoltre i limiti di potenza da
rispettare affinché non si verifichino interferenze con altri servizi.
Procedure semplici, nessuna concessione di frequenze in esclusiva,
costi limitati e livelli di inquinamento elettromagnetico inferiori a
quelli generati dai telefoni cellulari: tutti elementi che fanno
sperare il Ministero delle Comunicazioni in un rapido sviluppo
dell'Internet senza fili nel nostro paese.
30 maggio 2003
Legge Landolfi
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003
recante "condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per
la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai
servizi di telecomunicazioni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
126 del 3 giugno 2003;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle
comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
214 del 15 settembre 2003;
Visto l'esito delle audizioni svolte in data 26 e 28 ottobre 2004 alle
quali hanno partecipato le associazioni di Internet provider, i
costruttori, gli operatori di rete fissa, gli operatori di rete
mobile, gli operatori del wireless local loop, le associazioni di
utenti; nonché la consultazione pubblica 25 giugno 2005 indetta ai
sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.
Viste le risultanze delle sperimentazioni di applicazioni Radio LAN
autorizzate negli ambiti territoriali esclusi dal decreto ministeriale
28 maggio 2003;
Visto il decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito con
modificazioni in legge 31 luglio 2005 n. 155;
Visto il decreto interministeriale 16 agosto 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005;
Udito il Consiglio Superiore delle Comunicazioni;
Considerata l'opportunità di estendere l'ambito geografico di
applicazione del sistema definito dall'art. 2, comma 1, del citato
decreto ministeriale 28 maggio 2003;
DECRETA
ART. 1
All'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 maggio 2003 citato
nelle premesse, sono soppresse le parole da "in locali aperti", fino
alla fine del comma; dopo "ai servizi di telecomunicazioni" si
aggiungono le parole "in modalità fissa e nomadica".
All'art. 6, comma 1, lettera b) del medesimo decreto le parole "la
sicurezza delle operazioni di rete," sono sostituite da "la sicurezza
della rete contro l'accesso non autorizzato conformemente alla
normativa in materia," dopo "protezione dei dati" si aggiungono le
parole "ed in particolare le prestazioni ai fini di giustizia sin
dall'inizio dell'attività"; sono soppresse inoltre le parole
"l'interconnessione tra reti Radio LAN è ammessa esclusivamente
attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni ;" e "limitatamente
all'ambito geografico locale definito all'articolo 2, comma 1 e"; sono
sostituite le parole "alla medesima radio LAN" con "al medesimo
operatore nonché ad operatori distinti a condizione che, in quest'ultimo
caso, trattandosi di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le
regole in materia ed in particolare le esigenze ai fini di giustizia".
All'art. 6, comma 1, lettera f) del medesimo decreto dopo "dalle
medesime utilizzazioni" si aggiungono le parole "in particolare
secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03 e
successive modifiche".
ART. 2
In relazione a quanto disposto dalla delibera dell'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni 183/03/CONS, i soggetti autorizzati
all'offerta al pubblico, attraverso reti ed applicazioni Radio LAN
nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz, di reti e servizi di
comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 3 del decreto
ministeriale del 28 maggio 2003, come modificato dal presente decreto
acconsentono in maniera non discriminatoria ad ogni ragionevole
richiesta di accesso indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, ai
sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
I titolari di diritti concessori o di esclusiva, a qualsiasi titolo,
che operano in locali aperti al pubblico o in aree confinate a
frequentazione pubblica, quali a titolo esemplificativo aeroporti,
stazioni ferroviarie e marittime e centri commerciali, devono
consentire alla più ampia pluralità di soggetti l'istallazione e
l'esercizio di infrastrutture Radio LAN a condizioni eque, trasparenti
e non discriminatorie, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
e senza alcuna limitazione che non sia oggettivamente dovuta ad
insuperabili ragioni legate alla sicurezza delle reti o all'esercizio
di servizi di pubblica utilità che siano state accertate da parte del
Ministero delle comunicazioni.
Eventuali dinieghi motivatamente opposti a richieste di istallazione
ed esercizio dovranno essere comunicati, al Ministero delle
comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica e di radiodiffusione.
ART. 3
Le imprese già autorizzate all'esercizio sperimentale del servizio
negli ambiti consentiti dal presente provvedimento, cessano la
sperimentazione di cui in premessa entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto.
ART. 4
Si applicano ai titoli abilitativi di cui al decreto ministeriale 28
maggio 2003, secondo quanto già disposto dall'art. 8 comma 2 dello
stesso, le definizioni e le disposizioni del decreto legislativo 1°
agosto 2003 n. 259 citato nelle premesse.
Il Ministro
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Reti
Wi-Fi e Hyperlan |
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